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Piano di Bacino
  Il piano di bacino

Il principale strumento dell’azione di pianificazione e programmazione dell’Autorità è costituito dal piano di bacino idrografico, mediante il quale sono "pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato" (L.183/89 art.17, comma 1).
I suoi contenuti specifici e i suoi obiettivi sono definiti dall’art. 3 c. 1, e dall’art. 17 c. 3, della legge 183/89, che rendono conto della molteplicità e della complessità delle materie da trattare e della portata innovativa del piano.
Il legislatore, nella Legge 183/89, ha comunque previsto una certa gradualità, nella formazione del piano e la facoltà, di mettere a punto anche altri strumenti più agili, più facilmente adattabili alle specifiche esigenze dei diversi ambiti territoriali e più efficaci nei confronti di problemi urgenti e prioritari o in assenza di precedenti regolamentazioni.
Tali strumenti, previsti, in parte, fin dalla prima stesura della legge, in parte introdotti da norme successive, sono gli schemi previsionali e programmatici, i piani stralcio e le misure di salvaguardia.
Gli schemi previsionali e programmatici e le misure di salvaguardia sono atti preliminari a validità limitata nel tempo.
I piani stralcio sono atti settoriali, o riferiti a parti dell’intero bacino, che consentono un intervento più efficace e tempestivo in relazione alle maggiori criticità ed urgenze.
All’adozione del piano di bacino tali precedenti disposizioni saranno integrate e coordinate in un quadro unitario per l’intero territorio, e per le materie di pertinenza.

Adozione e approvazione del Piano

L’approvazione dei Piani di bacino con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 4  L.  183/89 ) è preceduta dall’adozione, da parte dei Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino, dei Progetti di piano di bacino secondo l’iter procedurale stabilito dall’art.18 della L. 183/89, che prevede una fase di pubblicizzazione e consultazione che coinvolge le Regioni   territorialmente interessate.

Il progetto Po

Il Progetto Po costituisce l’insieme delle attività conoscitive a supporto dell’elaborazione del Piano di bacino ed è finalizzato:
a. alla ricognizione e alla validazione delle informazioni esistenti sul bacino;
b.alla formazione di una nuova conoscenza mediante la costruzione di strumenti descrittivi e previsionali di sintesi dei fenomeni e l’individuazione dei rapporti causa effetto;
c.alla definizione del quadro delle opzioni di intervento.

Il Progetto Po, coerentemente con le linee generali di impostazione del Piano di bacino elaborate dall’Autorità, che trovano esplicitazione nelle indicazioni contenute nello Schema Previsionale e Programmatico approvato il 31/10/90,e nella relazione di impostazione strategica e successivo Programma di Lavoro del luglio 1991, é costituito da un complesso di attività riferite all’intero bacino idrografico.
Il Progetto Po é articolato in aree tematiche:
  • AREA ASSETTO IDROGEOLOGICO, rivolta a tutte le tematiche di sistemazione organica del suolo e della rete idrografica;
  • AREA RAZIONALIZZAZIONE DEL BILANCIO DELLE RISORSE IDRICHE, rivolta alle tematiche di razionale utilizzo dell’acqua nel bacino;
  • AREA TUTELA DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE, rivolta alla difesa e salvaguardia della qualità delle acque e del suolo;
  • AREA USO DEL SUOLO, rivolta alle tematiche di utilizzazione insediativa, produttiva, naturalistica, ricreativa del territorio, con particolare attenzione per le attività agricole;
  • AREA STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, rivolta allo sviluppo progettuale degli strumenti operativi necessari per lo svolgimento delle relative attività da parte dell’Autorità di bacino.
Nelle diverse aree tematiche il Progetto Po è inoltre articolato in SOTTOPROGETTI relativi agli specifici settori ai quali sono rivolte le attività di ricognizione, sintesi e approfondimento della conoscenza, nonché di definizione del quadro delle criticità e del quadro delle opzioni e di progettazione degli strumenti di supporto dell’attività di Piano.
Al fine di garantire il coordinamento intersettoriale e la reciproca coerenza dei diversi sottoprogetti e supportare l’insieme delle funzioni tecniche operative che fanno capo alla redazione dei documenti di Piano (ivi compresi nella fase di avvio gli Schemi Previsionali e Programmatici), con particolare riferimento al recepimento delle istanze e degli indirizzi espressi dalle regioni, viene inoltre individuata una specifica AREA denominata appunto di "PIANO E CORDINAMENTO INTERPROGETTUALE" , dove vengono quindi anche attivati gli strumenti tecnico-operativi per il raccordo tra Progetto Po e Piano.
Il documento che illustra il Progetto Po è il seguente:
PROGETTO PO - Specifica delle attività di studio e di ricerca a supporto della redazione del Piano di bacino (marzo 1992).

Lo Schema di  progetto di piano di bacino

Lo schema metodologico e il programma operativo generale del Piano di bacino del fiume Po sono delineati nello  Schema di Progetto di piano di bacino del fiume Po   approvato dal Comitato Istituzionale nel dicembre 1994. Tale documento si rifà al primo Schema previsionale e programmatico redatto ai sensi dell’art 31 della L. 183/89, relativo al quadriennio 1989-92  (Schema Previsionale Programmatico del 31/10/90) e al quadro generale di riferimento, presentato al Comitato Istituzionale il 17 febbraio 1991, entro cui venivano definiti in linea generale gli obiettivi, i criteri e gli strumenti di Piano di bacino.

Gli Schemi Previsionali e Programmatici

Il primo strumento di pianificazione di breve periodo individuato dalla stessa legge 183/89, in attesa dell’adozione del piano di bacino, è lo schema previsionale e programmatico, strumento per l’individuazione, il coordinamento e la programmazione delle attività nel settore dell’assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo (art.31 Legge 183/89). I contenuti e le modalità di elaborazione di questo strumento di programmazione sono stati definiti con DPCM del 23 marzo 1990.
Nel primo Schema previsionale e programmatico, redatto ai sensi dell’art.31 della Legge 183/1989, sono stati definiti gli obiettivi e le priorità di intervento, ed é stata costituita la struttura tecnico-operativa attivando alcuni strumenti tecnici a supporto delle attività di pianificazione, quali: il Progetto Po e il sistema di monitoraggio della spesa.
Lo schema definisce le linee strategiche generali del piano e specifica le attività necessarie alla sua redazione. Individua le principali criticità, le linee d’intervento e delinea una prima stima del fabbisogno finanziario. Programma gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitanti, e per la razionale utilizzazione delle acque.
Altre leggi successive alla L. 183/89 hanno previsto strumenti analoghi di programmazione di breve periodo.
La legge 4 agosto 1989 n. 283, art. 2-bis "Provvedimenti urgenti per la lotta all’eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l’eliminazione degli effetti". Già il primo SPP dell’Autorità di bacino, in applicazione dell’art. 31 della L. 183/89, conteneva i dati di analisi e definiva gli indirizzi complessivi per le azioni nel bacino padano contro l’eutrofizzazione dell’Adriatico di cui tenere conto nelle intese programmatiche tra Ministero Ambiente e Regioni del bacino, con la L. 283/89  la responsabilità di programmazione è passata all’Autorità di bacino, che ha formulato uno specifico Schema Previsionale e programmatico.
Ai sensi dell’art. 16 della legge 2 maggio 1990 n. 102 "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della Provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987"  è stato redatto lo Schema previsonale e programmatico relativo al bacino del fiume Toce, adottato dal Comitato istituzionale con Deliberazione  n.  21 del 12 dicembre 1994 e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 1995.
L’art. 3 comma 1 della stessa legge 102/90 prevedeva, in attuazione dell’art. 31 della L. 183/89, la predisposizione di uno Schema previsionale e programmatico per la Valtellina e le adiacenti zone di Bergamo e Brescia, per il conseguimento delle finalità previste dall’art. 3 della medesima legge 183/89 e in ordine ai vincoli di inedificabilità previsti dall’art. 4 della legge 102. Previo esame del "Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina" predisposto dalla Regione Lombardia, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino con Deliberazione n. 10 del 1° luglio 1993 ha adottato lo stralcio di Schema previsionale e programmatico, successivamente approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1997.

I piani stralcio

Il comma 6-ter dell’art. 17 della L. 183/89 introduce, quale strumento di pianificazione settoriale, in attesa dell’approvazione dei piani di bacino, i Piani stralcio. Il piano di bacino può dunque essere redatto ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi interrelate alle finalità indicate dal comma 3 dell’art. 17.
I piani stralcio sono, dunque, atti settoriali, o riferiti a parti dell’intero bacino, che consentono un intervento più efficace e tempestivo in relazione alle maggiori criticità ed urgenze.
I piani stralcio adottati dall’Autorità di bacino sono i seguenti:
  • Piano stralcio PS45 Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione.
    Redatto ai sensi dell’ art 4, comma 5 della  legge  21 gennaio 1995, n. 22, recante "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994" . (Approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 9 del 10 maggio 1995 )
  • Piano stralcio delle fasce fluviali Il piano stralcio delle fasce fluviali sui corsi d’acqua principali del bacino idrografico del fiume Po è strumento per la delimitazione della regione fluviale, funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive), il conseguimento di un assetto fisico del corso d’acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (a fini insediativi, agricoli e industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali e ambientali. (Adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 26 dell’11 dicembre 1997)
  • Progetto di Piano stralcio per la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del fiume Po.
Direttive e  misure di salvaguardia
Le misure di salvaguardia, introdotte dall’art.17 comma   6-bis della  L. 183/89, sono adottate dal Comitato Istituzonale, in attesa dell’approvazione del piano di bacino, con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle e ai corsi d’acqua di fondovalle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3 dell’art.17.
Tali misure sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
Le misure di salvaguardia adottate dall’Autorità di bacino sono:
  • Adozione misure temporanee di salvaguardia - fiumi Tanaro, Belbo, Bormida e Po (maggio 1995 e febbraio 1996 )
  • Adozione misure temporaee di salvaguardia - Fiume Olona (aprile 1998)
  • Adozione misure temporaee di salvaguardia - Torrenti Arno, Rile e Tenore (aprile 1998)
  • Adozione misure temporaee di salvaguardia - Fiume Adda sopralacuale (luglio 1996)
Le direttive sono misure di regolazione per alcuni aspetti del sistema fisico risultanti di elevata criticità.
Nell’ambito dello schema previsionale e programmatico della legge 183/1989 l’Autorità di bacino ha emanato i seguenti atti:
  • Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po (novembre1995)
    La direttiva mira al controllo e alla regolamentazione delle attività estrattive per evitare l’abbassamento del fondo degli alvei stessi, causa di grandi problemi sulla rete idrografica e sulle opere di difesa, come hanno evidenziato i fenomeni alluvionali degli ultimi anni. Stabilisce il divieto, fatto salvo quanto disposto dai piani regionali, provinciali e comunali, di estrazione dei materiali inerti dai corsi d’acqua, dal demanio fluviale lacuale e marittimo, nonché dalle golene dei corsi d’acqua arginati. Il divieto è posto anche in tutte le aree golenali, palustri e ripariali, costituenti fasce di pertinenza fluviale che per le loro caratteristiche anche paesistiche sono individuate dalla legge n. 431/85, art. 1, lettere c) ed f), quali parchi fluviali ovvero aree protette delle fasce fluviali, nonché in tutte le aree fluviali sottoposte a vincolo di carattere naturalistico-ambientale e/o paesistico, fatto salvo quanto espressamente previsto dalle leggi regionali in materia di parchi e aree protette. 
    Le norme e gli indirizzi in materia di attività estrattive disciplinate da questa direttiva restano valide fino all’approvazione del Piano stralcio delle Fasce Fluviali per la parte di territorio  interessato da quest’ultimo; per la restante parte del bacino fino all’adozione da parte del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino di una nuova deliberazione in materia.
    • Direttiva sul contenimento dell’inquinamento provocato dagli allevamenti zootecnici (aprile 1996)
      Finalità di tale direttiva sono: la prevenzione dell’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee causato dagli effluenti degli allevamenti; il raggiungimento di una maggiore uniformità nell’applicazione della normativa comunitaria e nazionale con il concorso delle Regioni interessate e, infine, l’attivazione di programmi comuni di intervento nel settore, attraverso il coordinamento degli strumenti regionali e di bacino.
    • Direttiva di attuazione dell’art. 15 delle Norme: Criteri di valutazione della compatibilità idraulica delle  infrastrutture pubbliche all’interno delle fasce A e B (aprile  1999)
    • Piano straordinario  per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267, delibera n. 14 del 26 ottobre 1999 e relativo allegato)
    • Elaborati del Piano (aggiornato 18 febbraio 2000)
      Il piano stralcio (come prevede l’art. 1, comma 1 bis, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n.267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n.132 coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226) contiene l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l’incolumità delle persone e la sicurezza delle infrastrutture del patrimonio ambientale e culturale a cui sono associate misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell’art.17 della legge 183/1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 17, ed è diretto a rimuovere le situazioni a rischio più alto presenti nel bacino idrografico del Po; lo stesso comprende le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come comunicato dalle regioni. 
    Per ulteriori informazioni visitare il sito www.adpo.it da cui sono state tratte le informazioni della presente pagina.
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